Il Ministero ha chiarito che:
“Si precisa, altresì, che chi ha presentato istanza di depennamento dalle graduatorie di cui all’art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 per iscriversi nelle graduatorie di istituto di terza fascia di diversa provincia, potrà presentare domanda di inclusione nelle corrispondenti graduatorie per soli titoli della nuova provincia, solo successivamente alla pubblicazione definitiva delle graduatorie di istituto di terza fascia. Anche gli aspiranti con almeno 24 mesi di servizio inseriti in graduatoria di III fascia di una provincia per chiedere l’inserimento nella graduatoria dei 24 mesi di altra provincia devono innanzitutto aver richiesto l’inserimento nelle graduatorie di III fascia della nuova provincia. Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive della III fascia di istituto potranno richiedere l’inserimento nella graduatoria di cui all’art.554 del D.Lgs 297/1994. Pertanto, l’inserimento nella graduatoria dei 24 mesi della nuova provincia potrà essere effettuato il prossimo anno. Si segnala infine che non possono presentare domanda di inclusione nelle graduatorie per soli titoli per l’a.s. 2021-2022 dell’attuale provincia i candidati inseriti nella terza fascia di una provincia che presentano domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia di un provincia diversa”.