Sciopero 12 dicembre

REGOLAMENTAZIONE E MINIMI DI SERVIZIO
IN CASO DI SCIOPERO

La scuola, considerata un servizio pubblico essenziale, esercita il diritto di sciopero del personale, nell’ambito delle leggi 146/1990 e 83/2000, applicando le norme del codice di autoregolamentazione allegato al CCNL/1999 .
Le prestazioni da garantire sempre, anche in caso di sciopero, sono:
· lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali e degli esami di idoneità;
· adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni;
· la vigilanza sui minori durante la refezione, ove eccezionalmente funzionante;
· la vigilanza degli impianti e delle apparecchiature nei casi in cui l’interruzione del funzionamento possa recare danno alle persone o agli apparecchi stessi;
· la vigilanza degli allievi dei convitti nelle ore notturne;
· la cura del bestiame nelle aziende agrarie;
· la raccolta e l’allontanamento dei rifiuti tossici.
I contingenti. Sono previsti esclusivamente per il personale dei convitti ed ATA, e servono per assicurare le prestazioni di cui sopra, ivi compresa la vigilanza durante la refezione, ove eccezionalmente funzionante (il Dirigente scolastico deve valutare l’opportunità di sospendere, ovvero attivare il servizio mensa, sulla base della dichiarazione di adesione allo sciopero del personale della singola scuola).
I criteri per la determinazione del personale necessario, per garantire i minimi di servizio, nelle situazioni sopra descritte, sono individuati nella contrattazione di istituto (art. 6, c.2, lett. j).
Nota Bene. Non vanno confusi i minimi di servizio in caso di assemblea sindacale (la vigilanza dell’ingresso principale della scuola, il servizio di centralino telefonico), con quelli relativi al servizio in caso di sciopero in cui non esiste alcuno obbligo di garantirli, al di fuori dei casi previsti dal punto precedente (regolamentazione e minimi di servizio in caso di sciopero).
La procedura che deve seguire il Dirigente scolastico in caso di proclamazione di scioperi:
Il Dirigente
–  invita i dipendenti a comunicare l’adesione allo sciopero; la comunicazione è volontaria; la dichiarazione di adesione allo sciopero non può essere revocata, mentre è sempre possibile scioperare nel caso in cui non si faccia alcuna comunicazione, decidendolo, anche implicitamente, non presentandosi al lavoro;
– sulla base delle comunicazioni, valuta le prevedibili modalità di funzionamento del servizio scolastico (compresa la possibilità si sospendere l’intera l’attività didattica, piuttosto che il servizio mensa) e le comunica alle famiglie e all’Amministrazione scolastica territoriale 5 giorni prima dello sciopero;
– individua, in base ai criteri definiti nel contratto di istituto, il personale educativo ed ATA da includere nel contingente che deve garantire i servizi essenziali (come sopra descritti), ed avvisa gli interessati 5 giorni prima; il personale contingentato può esprimere, entro il giorno successivo, la volontà di aderire allo sciopero e chiedere, ove possibile, la sostituzione;
– il giorno dello sciopero può convocare alla prima ora il personale docente non scioperante in servizio in quel giorno ed organizzare le attività nel rispetto del numero di ore previsto per ogni singolo docente nelle classi di sua competenza (scorrimento di orario), in ogni caso non si può sostituire il personale in sciopero;
– dopo l’effettuazione dello sciopero, rende pubblici i dati sull’adesione, attraverso il sistema informatizzato del MIUR.