Il giorno 30 dicembre 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n° 178/2020, legge di bilancio 2021, la quale prevede all’art. 1 comma 336 e ai commi 339-340 provvedimenti per le pensioni. Il comma 336 estende i requisiti di 58 anni e 35 di contribuzione, per l’opzione donna, al 31 dicembre 2020. Tutte le donne, dunque, che intendono optare per il calcolo contributivo, devono presentare richiesta di dimissioni volontarie dal servizio entro il 28 febbraio 2021, in modalità on line col il sistema Polis del Ministero dell’Istruzione. I commi 339-340 si riferiscono all’APE sociale, i cui requisiti vengono estesi all’anno 2021. Tutti coloro, pertanto, che avranno il riconoscimento da parte dell’Inps del possesso dei requisiti, presenteranno richiesta di dimissioni dal servizio a decorrere da 01/09/2021, in modalità cartacea, al dirigente della scuola in cui prestano servizio. Ricordiamo, per dovere, quali sono i requisiti per l’accesso all’APE sociale:
– Persone con invalidità superiore al 74%;
– Persone che assistono parenti disabili, conviventi, entro il secondo grado da almeno 6 mesi. Il requisito vale anche per gli affini fino al 2° grado. I requisiti di età anagrafica e di contribuzione devono essere, rispettivamente, di anni 63 e minimo 30 di contribuzione. L’accesso all’APE sociale vale anche per i docenti di scuola dell’Infanzia e degli Asili nido, con minimo 36 anni di contribuzione, che negli ultimi 10 anni abbiano svolto servizio in tali ordini di scuola per almeno 7 anni.