Continuano a pervenire a questa Segreteria quesiti in ordine all’applicazione del comma 326 della Legge n.234 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 per il triennio 2022-2024 (G.U. Serie Generale n.310 del 31.12.2021- Suppl.Ord.n.49).
Nello specifico, la citata disposizione va, a nostro avviso, applicata nel senso che tutti i contratti in essere vanno prorogati, indifferentemente per docenti e ATA, con l’unico limite delle risorse finanziarie disponibili. Al momento, la proroga, va disposta sino al 31 marzo, con decorrenza 31 dicembre 2021, per poi essere ulteriormente prorogata sino al termine delle lezioni.
Per quanto sopra, trattandosi, peraltro, di misura disposta per contenere l’emergenza epidemiologica in atto, non riteniamo possa esercitarsi da parte del Dirigente Scolastico un potere discrezionale di scelta, visto il prevalente interesse pubblico della tutela della salute, sia dei dipendenti che degli studenti frequentanti la scuola, che il Parlamento ha inteso tutelare.
I destinatari della disposizione risultano esattamente individuati nei titolari dei contratti di lavoro scaduti.
In senso conforme si è espresso lo stesso Ministro Bianchi nel corso dell’incontro tenuto in data odierna con le Organizzazioni Sindacali.
Si rimane a disposizione per tutelare, anche con iniziative di contenzioso, i diritti del personale scolastico eventualmente messi in discussione.