Il periodo di prova:
– dura 2 mesi per i dipendenti dell’area A (collaboratori scolastici)
– dura 4 mesi per i dipendenti delle altre aree (assistenti amministrativi, tecnici e direttore dei servizi amministrativi, infermieri, cuochi, guardarobieri)
Il periodo di prova s’intende per i giorni di servizio effettivamente prestati e sono conteggiati:
• le domeniche ed i giorni festivi
• i periodi di chiusura della scuola derivanti da ragioni di pubblica utilità (es. seggio elettorale)
• i periodi di chiusura della scuola disposti per ragioni sanitarie (es. profilassi)
• le giornate in cui il dipendente frequenta corsi di formazione e/o aggiornamento indetti
• dall’amministrazione scolastica;
• il periodo trascorso in mandato parlamentare;
• le giornate fruite a titolo di riposo compensativo
• le giornate di chiusura prefestiva ed i permessi se il dipendente effettua il recupero del servizio
• non prestato entro il compimento del periodo di prova;
• il giorno libero per i dipendenti che fruiscono dell’orario di lavoro su cinque giorni, poiché hanno
• comunque assolto l’obbligo settimanale del servizio con i rientri pomeridiani.
La malattia ed altre assenze interrompono il computo del periodo:
• i permessi retribuiti;
• i periodi di aspettativa per motivi di famiglia, di studio e ricerca;
• i periodi di aspettativa per coniuge all’estero;
• i periodi di aspettativa e/o i permessi per mandato amministrativo presso gli enti locali;
• gli esoneri dal servizio per motivi sindacali;
• i congedi parentali (ex astensione facoltativa per maternità);
• le ferie;
• le giornate di festività soppresse previste dalla lettera a) art.1 legge 23.12.1977, n.937, la ricorrenza del Santo Patrono se ricadente in giornata lavorativa in quanto assimilati alle ferie (cfr D.P.R.23-08- 1988, n. 395);
• eventuali periodi di sospensione cautelare o disciplinare dal servizio.