Il TAR, su ricorso patrocinato dall’avv. Domenico Naso, ribadisce che non vi può essere una contrazione del piano di studio per i licei musicali confermando quando già in precedenza stabilito con una precedenza sentenza, sospendendo la Nota Prot. 21315/2017 del 15 maggio 2017, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, ed avente ad oggetto “Dotazioni Organiche del personale docente per l’anno scolastico 2017/2018 – Trasmissione schema di Decreto Interministeriale nella parte in cui, disciplinando le modalità di assegnazione delle ore sull’organico destinato ai licei musicali, dispone:
– “l’organico dei licei musicali, per le discipline caratterizzanti, viene definito nel limite massimo, per ciascuna sezione, di 10 ore di Storia della Musica (classe di concorso A53), 10 ore di Tecnologie musicali (classe di concorso A63) e 15 ore di Teoria Analisi e Composizione (classe di concorso A64). Per quanto riguarda l’insegnamento di strumento (classe di concorso A55) possono essere attivate complessivamente, per ciascuna sezione nei cinque anni di corso, 6 ore di primo strumento e 4 di secondo strumento per ciascun alunno, nel limite massimo di 27 alunni per ciascuna classe della medesima sezione. Per ciascun laboratorio di musica d’insieme attivato all’interno delle previste sottosezioni sono messe a disposizione complessivamente, nei cinque anni di corso, 13 ore, le quali vengono affidate di norma agli insegnamenti di strumento afferenti alla sottosezione attivata privilegiando il completamento delle singole cattedre”.
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