OBBLIGO VACCINALE PERSONALE SCOLASTICO D.L. n. 44/2021 – D.L. n. 172/2021 – Nota MI n. 1889/2021 – SCHEDA TECNICA UIL SCUOLA

Il Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, al momento in fase di conversione in legge, introduce l’obbligo vaccinale a tutto il personale della scuola oltre a prevedere ulteriori disposizioni sull’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per
l’accesso ai luoghi di lavoro e sulla durata delle stesse.
L’obbligo vaccinale comprende ora il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) e la somministrazione della successiva dose di richiamo.
Le nuove regole decorrono dal 15 dicembre 2021.
La durata della certificazione verde, in caso di somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, ha una validità di nove mesi a far data dalla somministrazione.
I dirigenti scolastici, qualora verifichino per il personale obbligato l’assenza di vaccinazione o la mancata presentazione della richiesta di vaccinazione, invitano i lavoratori interessati a produrre, entro cinque giorni, la documentazione relativa alla vaccinazione, al differimento o all’esenzione dalla stessa, ovvero la richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall’invito e da trasmettere entro tre giorni dalla somministrazione.
In difetto della mancata presentazione della predetta documentazione entro i cinque giorni prescritti, i dirigenti scolastici accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale, ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato e lo
sospendono dall’attività lavorativa e dalla retribuzione. In tale ipotesi non sussistono procedimenti disciplinari a carico degli inadempienti che conservano il diritto alla conservazione del posto. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti
la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.