Mobilità 2019-22

 Con  l’accordo passano le proposte UIL:

Applicato il CCNL nessun blocco triennale – nessun limite per i docenti di sostegno – ripristinata la titolarità di scuola – riequilibrate le aliquote
Si è chiuso con un accordo tra le parti il lungo e difficile confronto sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA. La sigla dell’intesa è prevista dopo l’approvazione della legge di bilancio per l’intreccio tra le novità in essa contenute e il CCNI.
Rimossi tutti gli ostacoli evidenziati nei precedenti comunicati. Il contratto avrà validità triennale e riguarderà gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021-22.
Queste, in sintesi, le novità dell’accordo:
DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata triennale ma la mobilità resta annuale.
DOCENTI
Titolarità
Tutti i docenti saranno titolari di scuola. Eliminati gli ambiti e la chiamata diretta (previa approvazione definitiva della legge di bilancio)
Ripristinata la mobilità in tre fasi: comunale, intercomunale, interprovinciale.
Aliquote
Per riequilibrare le aliquote modificate a seguito della L. 107/15, il 50% dei posti disponibili sarà destinato alle immissioni in ruolo il restante 50% alla mobilità, così suddiviso:
· 2019/20: 40% trasferimenti interprovinciali e 10% mobilità professionale;
· 2020/21: 30% trasferimenti interprovinciali e 20% mobilità professionale;
· 2021/22: 25% trasferimenti interprovinciali e 25% mobilità professionale.
Agli esuberi nazionali è destinato il 100% delle disponibilità fino al riassorbimento.
Preferenze
Si possono esprimere fino a 15 preferenze senza limitazione nel numero di scuole esprimibili.
Attraverso i codici di:
· scuola
· comune
· distretto
· codice provincia (solo nel caso della mobilità interprovinciale).
Coerentemente con quanto previsto dall’art. 22 c. 4 del CCNL, i docenti che chiedono e ottengono la titolarità di scuola attraverso preferenza sintetica, provincia, comune o distretto, possono ripresentare la domanda anche negli anni successivi, senza nessun blocco.
Solo coloro che sono soddisfatti con richiesta puntuale di scuola o che ottengono una scuola del comune di attuale titolarità, anche attraverso la scelta del codice sintetico hanno un vincolo triennale di permanenza nella stessa.
Non si applica nessun vincolo ai docenti beneficiari delle precedenze art.13, ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
Licei musicali:
Limitatamente all’anno scolastico 2019/2020 e per le classi di concorso A-53, A-55, A-63 e A-64 la mobilità si svolgerà in modalità cartacea prima delle operazioni del SIDI.
Alla mobilità territoriale e professionale è destinato il 50% più il posto dispari o unico, il restante 50 % alle immissioni in ruolo.
I docenti già titolari nelle classi di concorso specifiche possono presentare domanda sia per la provincia di titolarità che per altra provincia.
I docenti titolari sulle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 possono presentare domanda di passaggio nella provincia di utilizzazione, anche se diversa da quella di titolarità, graduati secondo gli anni di servizio svolto nella specifica classe di concorso e/o per un’altra provincia graduati secondo la tabella dei titoli.
Possono presentare domanda anche i docenti privi di servizio specifico.
Docenti del terzo anno FIT
I docenti che stanno svolgendo l’incarico di supplenza all’esito positivo del periodo di formazione iniziale e prova assumeranno la titolarità nella scuola di attuale incarico.
Ai docenti individuati dalle Graduatorie approvate entro il 31/12, e che al momento non svolgono il periodo di formazione iniziale e prova, verrà accantonato un posto a livello provinciale, al termine della mobilità.
Tabella titoli
Nessuna novità rispetto alle tabelle precedenti.
PERSONALE EDUCATIVO
Rimane confermata la modalità online dell’inoltro della domanda e la scelta fino a 9 province diverse per il movimento interprovinciale.
PERSONALE ATA
Le novità relativa al personale ATA riguardano:
· gli immessi in ruolo nel profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico, di cui all’articolo 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (ex co.co.co e LSU della provincia di Palermo) al quale è assegnata la titolarità nella la scuola con la quale hanno stipulato il contratto individuale.
· i transitati nei ruoli statali da altri comparti a decorrere dall’ a. s. 2017-2018
Tale personale parteciperà alla mobilità territoriale e professionale a partire dal prossimo anno scolastico.
All’incontro hanno partecipato Pasquale Proietti, Antonello Lacchei e Mauro Panzieri.
Seguiranno delle schede tecniche di approfondimento.