Per i dipendenti a tempo indeterminato e determinato la malattia dovuta al COVID è non solo equiparata al ricovero ospedaliero, ma è anche esclusa dal periodo di comporto.
Per cui non si computa ai fini del conteggio dei giorni di malattia ed è retribuita per intero.
Ciò alla luce di quanto contenuto nell’articolo 87, comma 1, del DL n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, che risulta tuttora vigente, nonostante la cessazione dello stato di emergenza (decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022), in quanto non abrogato o modificato da altra disposizione di legge, né altra fonte normativa (a supporto, parere FP n. 52740 del 01/07/2022).
Cos’è il periodo di comporto? – Periodo di comporto: il periodo massimo di assenze per malattia oltre il quale scatta il licenziamento. Per periodo di comporto si intende il totale delle assenze per malattia effettuate da un lavoratore dipendente. Vi è un tetto massimo , previsto generalmente nei contratti collettivi di lavoro , superato il quale il lavoratore può essere licenziato per “superamento del periodo di comporto “.