Lo stabilisce un’ORDINANZA del tribunale di Torino a seguito del ricorso al giudice del lavoro promossa dalla federazione Uil Scuola Rua.
A stabilirlo il giudice del Tribunale di Torino, con ordinanza n. 4649/2023 del 3 agosto, su ricorso presentato dalla Federazione UIL Scuola Rua Piemonte, grazie agli avvocati Filieri e Rizzo, che condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito anche al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.500,00. Terminato il contratto al 30/6 come docente, alla lavoratrice era stato difatti negato, tornata nella scuola di titolarità, il diritto di fruire dei 24 giorni di ferie maturati in corso d’anno scolastico, ritenendo che le stesse fossero state sottratte “d’ufficio” durante i periodi di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale, Pasqua ecc.) come avviene per tutti i docenti la cui scadenza del contratto è al 30/6. “Le ferie maturate durante lo svolgimento della supplenza ex art. 59 possono essere fruite non soltanto nel corso dell’anno scolastico, ma in qualunque periodo di sospensione delle lezioni; non rileva, nel senso auspicato dalla convenuta, la circostanza che la docenza sia stata svolta con contratto a tempo determinato, atteso che, una volta cessato il suddetto contratto, la dipendente era senz’altro in condizione di fruire delle ferie nel periodo di sospensione delle attività didattiche.” Infatti – sentenzia il giudice – “il personale destinatario dell’art. 59 al termine del contratto a tempo determinato non cessa dal rapporto di lavoro, ma rientra nella sede di titolarità per proseguire il servizio a tempo indeterminato.” Per tali motivi il Giudice accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente a fruire di complessivi 24 giorni di ferie maturati come docente sin dal mese di agosto 2023. Il principio fondante della Federazione UIL scuola Rua, accolto in tribunale, è quello di garantire ad ogni lavoratore il diritto alla fruizione di un periodo di ferie durante la pausa estiva. Nel caso specifico trattasi di personale con contratto di lavoro “principale” a tempo indeterminato che temporaneamente svolge un incarico a tempo determinato. In sede di rinnovo contrattuale presso l’ARAN la Federazione UIL Scuola Rua aveva espressamente chiesto un comma aggiuntivo all’attuale art. 59 del CCNL Scuola, per evitare definitivamente interpretazioni lesive del diritto alle ferie illegittimamente decurtate. Acquisita l’indisponibilità totale ad ogni modifica da parte dell’agenzia e trattandosi di un diritto Costituzionalmente garantito, abbiamo intrapreso e continueremo a farlo in ogni sede, un percorso di vertenze individuali per garantire e tutelare il diritto alle ferie del personale collocato in aspettativa per altro incarico nel comparto scuola. Ciò rappresenta un diritto/dovere della nostra organizzazione sindacale che porteremo a compimento con ogni sforzo possibile.