Attenzione l’ USR delle Marche
richiede l’ invio del modello di autorizzazione,
entro il 21 dicembre, a tutti i docenti che hanno differito la presa in servizio
In riferimento alla nota prot. n. 20345 del 15 dicembre 2015, in allegato, si comunica che il modello di autorizzazione deve essere compilato per la seguente motivazione:
In caso di differimento della presa di servizio, anche nell’ipotesi di quanto disposto dall’articolo l, commi 98-99, della Legge n.l07/2015, il periodo di formazione e prova può essere svolto, nell’anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina, anche presso l’istituzione scolastica statale ove è svolta una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, purché su medesimo posto o classe di concorso affine. Per classi di concorso affini si devono intendere quelle comprese negli ambiti disciplinari di cui al D.M. n.3541l998 ove il servizio sia effettuato nello stesso grado d’istruzione della classe di concorso di immissione in ruolo come previsto dall’art. 3 comma 5 lettera c) del D.M. n.850/2015.
Sino alla ridefinizione delle classi di concorso e comunque per l’anno scolastico 2015/2016, il periodo di prova può essere svolto, su istanza dell’interessato e dietro specifica autorizzazione del dirigente dell’ambito territoriale dove il neoassunto docente presta servizio come supplente.
Si precisa, inoltre, che le Istituzioni Scolastiche dovranno segnalare all’Ambito Territoriale di appartenenza anche i seguenti casi:
I docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova (DM 850 art. 2 c.1 lettera b).