Il giorno 28 gennaio 2019 il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (cosiddetto “decretone”) che è stato pubblicato già in Gazzetta Ufficiale il 29.01.2019. Elenchiamo in sintesi i provvedimenti che riguardano le pensioni:
QUOTA “100”
In via sperimentale, per gli anni 2019, 2020, 2021, sia nel settore pubblico che nel privato, si potrà andare in pensione con un’età anagrafica di anni 62 e una contribuzione di anni 38, cosiddetta “Quota 100”. Per il settore privato esistono finestre d’uscita ogni 3 mesi (la prima decorre da 01.04.2019), mentre per il settore pubblico ogni 6 mesi (la prima decorre da 01.08.2019). Per il personale della Scuola e dell’AFAM esiste una sola finestra d’uscita rispettivamente 1° settembre( Scuola ) e 1° novembre ( Afam ) di ciascun anno, con i requisiti di età anagrafica e contributiva che si raggiungono entro il 31 dicembre di ciascuno dei 3 anni di sperimentazione (art. 59 comma 9 Legge 449/1997). Tutti coloro che andranno in pensione con quota 100 non potranno svolgere altre attività lavorative fino al raggiungimento dell’età per la vecchiaia (67 anni). Potranno svolgere prestazioni occasionali per non più di € 5.000,00 lordi in un anno. Non ci sono penalizzazioni nel calcolo della pensione.
BLOCCO DELL’AUMENTO DEI REQUISITI PER L’ASPETTATIVA DI VITA
A decorrere da 01.01.2019 e fino al 31.12.2026 non si applica l’aumento per l’aspettativa di vita ai requisiti per il collocamento a riposo, per cui si potrà andare in pensione anticipata, a prescindere dall’età anagrafica, raggiungendo entro il 31 dicembre di ciascun anno del periodo di sperimentazione l’anzianità contributiva di anni 41 e 10 mesi, per le donne, e 42 anni e 10 mesi, per gli uomini.
Coloro i quali volessero avvalersi della “quota 100”, entro il 28 febbraio 2019 dovranno presentare le domande di dimissioni per l’accesso al trattamento pensionistico, essendo questa un’opzione volontaria.
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