Giungono presso la nostra sede numerosi quesiti relativi al titolo di Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale rilasciato da enti sprovvisti del riconoscimento Accredia
Come noto, chi si è inserito o ha aggiornato la Terza Fascia ATA per il triennio 2024/27 doveva essere necessariamente in possesso della Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (CIAD) ad eccezione del solo profilo di Collaboratore Scolastico.
Ai sensi dell’art. 59 comma 10 del CCNL 2019-2021 e dell’art. 2 comma 6 del D.M. n. 81 del 21 maggio 2024 i candidati non in possesso del titolo alla scadenza delle domande avranno tempo fino al 30 aprile 2025 per conseguirlo.
Ma cosa succede se un aspirante ha dichiarato una CIAD conseguita presso un ente che non ha effettuato l’accreditamento presso ACCREDIA?
La risposta arriva dall’USR Marche che con una nota del 30-07-2024 (clicca qui per leggere la nota) ha chiarito a tutte le scuole capofila della propria Regione come comportarsi laddove il titolo di CIAD dichiarato non dovesse rivelarsi valido perchè l’ente o il candidato non risultano registrati presso ACCREDIA.
Di seguito un passaggio delle indicazioni operative alle quali dovranno attenersi le segreterie scolastiche:
…gli istituti scolastici provvederanno, a seguito di accertamento, a comunicare formalmente agli aspiranti il mancato riconoscimento del titolo dichiarato specificando le motivazioni. Andrà, inoltre, comunicato che gli stessi saranno comunque inclusi con riserva, precisando che dovranno sciogliere la riserva al conseguimento di una CIAD emessa da un ente certificato ACCREDIA entro la data sopra menzionata.
Di tale perfezionamento del titolo di accesso l’istituto capofila dovrà ricevere formale comunicazione da parte degli aspiranti.
Infine, è necessario verificare, ad eccezione del profilo di Collaboratore Scolastico, che il titolo Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale non sia stato anche inserito nella se-zione “Certificazioni informatiche e digitali” con punteggio 0,25 poiché esclusivamente valutabile come titolo di accesso.
L’USR Marche chiarisce, dunque, che una volta acclarata l’invalidità della CIAD dichiarata in fase di inserimento/aggiornamento di Terza fascia ATA da parte degli aspiranti, questi ultimi, su espressa comunicazione degli Istituti Scolastici, saranno comunque inseriti con riserva in graduatoria con l’obbligo di conseguire la Certificazione entro e non oltre il 30 aprile 2025.
Lo spauracchio di una esclusione dalle graduatorie di terza fascia per mancanza del titolo, stando all’USR Marche, sembra quindi essere stato scongiurato.