UNA GRAVE LIMITAZIONE IMPOSTA DALLA LEGGE PER LA QUALE, A PARITÀ DI CONDIZIONI, QUALCUNO POTRÀ FARE LA DOMANDA E QUALCUN ALTRO NO. SIAMO ALLE SOLITE
Su nostra specifica richiesta, il MIM sta per emanare una nota di chiarimento nella quale specifica che “L’articolo 5, comma 10, del decreto 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, prevede che “a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5 e 6 possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero”. Pertanto, i docenti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo sulla base delle procedure disciplinate dal Decreto ministeriale n. 119 del 15 giugno 2023 non potranno essere destinatari di contratti a tempo determinato per l’anno scolastico 2024/2025”. In base a tale disposizione, quindi, i docenti assunti da GPS I fascia sostegno nell’a.s. 2023/24 non potranno presentare domanda di supplenza per altra classe di concorso/grado/posto anche se hanno superato l’anno di formazione e prova.