Supplenze GPS A.S. 2024-25, UIL: “Domande al buio e nessuna certezza della posizione in graduatoria”

LE DOMANDE DA VENERDI’ 26 LUGLIO ORE 9,00 A MERCOLEDI 7 AGOSTO ORE 14,00. IN ALLEGATO IL NOSTRO COMUNICATO, LA SCHEDA SULLE SANZIONI E LA CIRCOLARE SULLE SUPPLENZE

Ci auguriamo di non assistere alle solite criticità riscontrate negli ultimi anni: il balletto dei supplenti, con contratti assegnati e poi revocati, l’inasprimento del contenzioso, che ha già visto l’amministrazione soccombente lo scorso anno scolastico, scuole già oberate da una burocrazia schiacciante che si devono adoperare in pochissimo tempo nella convalida di migliaia di domande che nella stragrande maggioranza dei casi viene effettuata in modo massivo, tanto poi il problema sarà del dirigente scolastico al primo incarico del supplente: è un rimbalzo di responsabilità non più accettabile.

Dal 26 luglio, presumibilmente, sarà possibile, per tutti i docenti inseriti nelle GaE e nelle GPS, inoltrare domanda per ottenere una supplenza al 31/8 o al 30/ per l’a.s. 2024/25. Con la stessa procedura si concorre anche per le assunzioni a tempo determinato, finalizzate al ruolo, da GPS I fascia sostegno.

E mentre si esaltano le piccole novità tecniche relative alla procedura online, come quella della scelta dell’intera provincia o di poter dichiarare se il titolo di accesso alla graduatoria è il diploma o la laurea, ad oggi nessun Ufficio scolastico ha pubblicato le graduatorie definitive. Per cui, il docente che presenterà la domanda non sa ancora con quale punteggio parteciperà, e in alcuni casi è addirittura possibile che verrà escluso dalla graduatoria per mancanza del titolo di accesso. Prima dell’inoltro della domanda sarebbe stato necessario dare il tempo agli Uffici di pubblicare le graduatorie.

Restano confermate, inoltre, tutte le altre criticità che la UIL Scuola Rua ha evidenziato in questi mesi: nessuna trasparenza sulla disponibilità dei posti, sanzioni sproporzionate, limitazioni per il personale di ruolo che accetta supplenza su altro grado o tipologia di posto, nessuna possibilità di nomina anche nei turni successivi, supplenze anche ai docenti specializzati all’estero, contrapposizione tra i docenti per i 36 punti aggiuntivi valevoli anche nelle graduatorie per il sostegno.

Nessuna trasparenza nella pubblicazione delle disponibilità

Anche per l’a.s. 2024/25 non è prevista la pubblicazione preventiva delle disponibilità da parte degli Uffici Scolastici provinciali. Per cui, i docenti, come nel biennio precedente, continueranno a produrre domanda di supplenza senza conoscere l’effettiva disponibilità dei posti.

Nessuna possibilità di nomina anche nei turni successivi

Resta confermata la palese violazione dei diritti di coloro i quali sono utilmente collocati in graduatoria con un punteggio superiore e che verranno scavalcati, nei turni di nomina successivi, da chi ha meno punteggio, perché considerati rinunciatari per non aver espresso tutte le sedi nella domanda di partecipazione.

Nonostante il Ministero continui a soccombere in giudizio nei tanti ricorsi vinti dalla Federazione UIL Scuola Rua, anche per il 2024/25 non ha previsto nessuna modifica per sanare questa situazione.

Divieto di frazionamento di un posto intero per permettere il completamento orario

Il divieto del frazionamento di una cattedra intera al fine di consentire il completamento orario a chi ha avrà una supplenza su uno spezzone orario è confermato anche per l’a.s. 2024/25 e 2025/26.

Ciò è una palese violazione dell’art. 40 comma 7 del CCNL 2007, ancora in vigore, in cui è chiaramente specificato che “ Il personale […] con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque, all’elevazione del medesimo orario settimanale”.

Sanzioni per rinunce e abbandoni

Si continua a prevedere anche la cancellazione per l’intera vigenza delle graduatorie. Una sanzione che appare spropositata se pensiamo che non verrà data la possibilità di giustificare un eventuale abbandono.

Limitazioni per il personale di ruolo che accetta supplenza su altro grado o tipologia di posto.

A partire dall’a.s. 2024/25 i docenti di ruolo potranno produrre domanda di supplenza per altro grado, classe di concorso o tipologia di posto solo per l’orario intero. Con l’entrata in vigore del nuovo CCNL 2019/21, non firmato dalla Federazione UIL Scuola Rua, è, infatti, preclusa loro la possibilità di indicare nella domanda gli spezzoni orari.

Possibilità di supplenza per chi ha conseguito il titolo all’estero in attesa di riconoscimento

Continuiamo a sostenere che i docenti in attesa del riconoscimento del titolo estero devono essere posizionati in coda alle graduatorie rispetto a chi lo ha conseguito in Italia.

Fino a 36 punti in più per chi ha conseguito l’abilitazione valevoli anche per le graduatorie del sostegno

Il “superpunteggio” attribuito ai percorsi abilitanti, fino a 12 punti per il titolo + 24 punti aggiuntivi, creerà una disparità di trattamento con chi quell’abilitazione non l’ha potuta conseguire per la mancata attivazione dei percorsi abilitanti.

I docenti pagheranno le inefficienze del MIM a cui si uniscono quelle del Ministero dell’Università. Infatti, solo pochi docenti sono riusciti ad ottenere i 30 CFU in tempo ed ad avere i punti aggiuntivi nelle GPS valevoli anche nell’eventuale graduatoria per il sostegno. Si alimenterà così la contrapposizione, che andava assolutamente evitata, tra docenti precari con il rischio di contenzioso per l’amministrazione. Contenzioso che inevitabilmente avrà delle ricadute anche sulla continuità didattica degli alunni. Continuiamo a rivendicare una rivisitazione di tali punteggi in modo da non creare ulteriore disparità soprattutto sulla graduatoria del sostegno.