Call veloce – Chiarimenti, la diversa condizione delle due procedure GAE/concorsi e GPS 1 fascia sostegno

Call veloce da GAE/concorsi
In caso di rinuncia alla procedura oppure di rinuncia alla provincia o anche alla scuola successivamente assegnata, si decade solo dalla procedura della call veloce, per cui l’aspirante resta nella GAE/concorso originari (ovviamente se è nelle GPS partecipa anche alle nomine di supplenza).

Call veloce GPS I fascia sostegno
Il Dm relativo alle assunzioni straordinarie “call veloce” GPS I fascia sostegno dispone che “l’assegnazione di una sede in una provincia indicata nella domanda comporta l’accettazione della stessa e preclude il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a), b) e c), dell’Ordinanza ministeriale, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto nella provincia di inserimento nelle GPS.”
Per cui, è utile fare questa differenza:
1) Mancata presentazione domanda o mancata assegnazione provincia: chi non partecipa alla procedura oppure risulta rinunciatario rispetto ad alcune province non espresse e chi, in ogni caso, non ottiene nessuna provincia tra quelle indicate nel modulo domanda, decade dalla procedura call veloce e resta a pieno titolo nelle GPS nella provincia di inserimento (conservando il diritto di partecipare all’assegnazione delle supplenze).
2) Assegnazione della scuola: al docente che ha ottenuto la provincia richiesta l’Ufficio Scolastico assegnerà una scuola. L’assegnazione della scuola comporterà automaticamente la non possibilità, per l’a.s. 2023/24, di concorrere per le supplenze nella provincia di inserimento nelle GPS (ciò, quindi, anche in caso di rifiuto della scuola assegnata o di mancata assunzione in servizio l’1/9/2023).
Per cui, in caso di volontà di rinuncia alla provincia ottenuta bisognerà darne immediata comunicazione all’Ufficio Scolastico di riferimento prima che quest’ultimo assegni la scuola.