Il 6 dicembre 2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) sui principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto Istruzione e Ricerca – Triennio 2019-2021.
Le ore eccedenti sono ore prestate dai docenti oltre l’orario d’obbligo (18, 22, 25) che non rientrano tra le attività aggiuntive di insegnamento retribuite con il fondo di istituto (art. 30 e 88 CCNL 29/11/2007).
La retribuzione e l’ente erogatore variano in rapporto alla tipologia.
In seguito alla sottoscrizione del nuovo CCNL vengono di conseguenza rideterminati gli importi per il pagamento ore eccedenti spettanti al personale docente per la sostituzione dei colleghi assenti.
Le ore eccedenti relative alla sostituzione dei colleghi sono liquidate dalla scuola e sono calcolate nella seguente misura:
- Scuola infanzia : 1/90 dello stipendio tabellare, quindi ad oggi un compenso orario pari ad € 19,35
- Scuola primaria: 1/87 dello stipendio tabellare, quindi ad oggi un compenso orario pari ad € 20,02
- Scuola secondaria: 1/65 dello stipendio tabellare, quindi ad oggi un compenso orario pari ad € 29,08
Nell’importo non va ricompresa la vacanza contrattuale così come previsto dalla Circolare MEF del 15 aprile 2011, n. 12 al punto 6 in quanto tale indennità non va computata ai fini della determinazione delle tariffe orarie per lavoro straordinario.