Esami I e II ciclo – Utilizzo dei dispositivi di protezione e misure di distanziamento

NOTA MI IN ALLEGATO

Con nota n. 828 del 16 giugno, che si allega, il Ministero ha dato indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi di protezione e sulle misure di distanziamento durante lo svolgimento degli Esami di terza media e di maturità. In sintesi:

  • non è necessario utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  • i locali destinati allo svolgimento delle prove d’esame, tenuto conto dell’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere, dovranno essere sufficientemente ampi per consentire il distanziamento a tutti i presenti;
  • durante lo svolgimento della prova orale sarà consentita la presenza di uditori in un numero che consenta una distanza interpersonale di almeno un metro;
  • resta raccomandato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
  • resta fermo il divieto di accedere nei locali scolastici se positivi al Covid-19 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°. 

I lavori della commissione e delle sottocommissioni e lo svolgimento della prova orale possono essere effettuati in videoconferenza (I ciclo: art. 8 dell’OM 64/2022; II ciclo artt. 8 e 30 dell’OM 65/2022):

Per l’esame di terza media:

  • nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano;
  • per i candidati afferenti alle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgerlo in presenza;
  • nei casi in cui uno o più componenti della commissione d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica. 

Per l’esame di maturità 

  • per i candidati che, per sopravvenuta impossibilità dovuta a malattia o ad altri gravi documentati impedimenti, non possono lasciare il proprio domicilio per l’effettuazione del colloquio;
  • per la commissione, qualora si ravvisi l’impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola
  • per la commissione, nei casi in cui uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, incluse le prove d’esame e ferma restando la necessità di garantire la necessaria assistenza e sorveglianza durante lo svolgimento delle prove scritte, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica.