CHI SI ASSENTA PER QUARANTENA HA DIRITTO ALL’INTERA RETRIBUZIONE
A seguito di numerosi quesiti pervenuti in merito alla mancanza dei fondi per assicurare al lavoratore l’intera copertura di eventuali periodi di assenza per quarantena, si precisa, che ciò vale per il settore privato in quanto per il pubblico impiego e di conseguenza anche per il personale della scuola nulla è stato innovato. Resta infatti in vigore l’art. 87 comma 1 del decreto-Legge n. 18/2020 modificato dall’art. 26 comma 1-quinquies, lettera a del decreto-Legge n. 104/20 il quale dispone che fino alla fine dello stato di emergenza (attualmente fissato sino al 31 marzo 2022) il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non si computa ai fini del calcolo del periodo massimo del mantenimento del posto in caso di malattia per cui non è computabile ai fini del periodo di comporto. Per cui, il personale docente, educativo e ATA di ruolo e supplente (anche breve) che si dovesse assentare dal lavoro a causa di periodi di quarantena previsti dallo stato di emergenza avrà diritto all’intera retribuzione, con esclusione anche della trattenuta per i primi 10 giorni di assenza. È altresì esclusa la possibilità da parte della scuola di richiedere la visita fiscale.