UN’INTERPRETAZIONE FORMALE, BUROCRATICA E VESSATORIA
LA RISPOSTA DEL MINISTERO (IN ALLEGATO) AL PROBLEMA POSTO DALLA UIL SCUOLA (IN ALLEGATO) DELLA CANCELLAZIONE DALLE GRADUATORIE PER CHI E’ SOTTOPOSTO AL GIUDIZIO E INCLUSO CON RISERVA
Ancora più urgente un provvedimento legislativo che dia le risposte opportune per aprire le scuole in uno spirito sereno e costruttivo.
Il ministero nei giorni scorsi ha inviato ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici una nota con le istruzioni operative, finalizzate alle immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2020/2021, con particolare riferimento alla posizione dei diplomati magistrali presenti in GAE in forza di specifici provvedimenti giudiziari. La norma richiamata dal Ministero che ha dato luogo ad una discutibile interpretazione prevede con particolare riferimento al comma 3bis: Art. 399 Accesso ai ruoli 3-bis. L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo. (Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 17-octies, D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, che ha sostituito il comma 3 con gli attuali commi 3 e 3-bis; vedi quanto disposto dall’ art. 1, comma 17-novies, del medesimo D.L. n. 126/2019). La norma è, pertanto, finalizzata a disciplinare la definitiva e consolidata immissione in ruolo del personale scolastico, riferendosi, pertanto, alla decadenza da ogni graduatoria finalizzata non solo alla stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato ma anche a quelli a tempo determinato. La definitiva conferma in ruolo, a seguito del positivo superamento del periodo di formazione e di prova, presuppone, pertanto, che il contatto di lavoro a tempo indeterminato non sia sottoposto ad alcuna clausola risolutiva a seguito del mutare delle condizioni giudiziarie del ricorso pendente. Per altro la norma va letta e coordinata proprio in ragione della legge n. 96/2018 di conversione del Decreto Dignità pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ove ha previsto uno specifico regime per la posizione dei diplomati magistrali inseriti in GAE «1-bis. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell’interesse degli alunni per tutta la durata dell’anno scolastico 2018/2019, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede, nell’ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1: a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019”. Pertanto, l’eventuale depennamento previsto dall’articolo 399, comma 3 bis del Testo Unico Scuola è applicabili solo ove il Ministero consideri “validato” il rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza possibilità per il datore di lavoro (rectius Ministero istruzione) di risolvere il contratto per ragioni sottese alla formazione della graduatoria ovvero dell’esistenza o meno del diritto alla individuazione e stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ancora una volta si assiste ad una interpretazione formale e burocratica che ignora le fattispecie concrete e mette in difficoltà il personale interessato. Un vero e proprio atto di vessazione nei confronti del personale interessato. Alla luce delle determinazioni del MI ancora più urgente è un provvedimento legislativo che dia le risposte opportune per aprire le scuole in uno spirito sereno e costruttivo.