Con Nota 662 del 12 marzo 2021 la Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico ha chiarito l’aspetto dello svolgimento dell’attività didattica in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali e per gli alunni con disabilità nelle cosiddette “zone rosse”, secondo quanto previsto nell’articolo 43 del dPCM 2 marzo 2021.
A differenza delle precedenti note sull’argomento, di tono impositivo, la nota richiama il dPR 275/1999 (autonomia delle istituzioni scolastiche), all’interno del quale sono disciplinate tutte le soluzioni flessibili, di carattere didattico e organizzativo, che le istituzioni scolastiche possono percorrere nella propria autonomia, sulla base del più ampio principio dell’autonomia scolastica costituzionalmente garantito, laddove appunto ritengono che vi sia la necessità di mantenere una relazione educativa a garanzia dell’effettiva inclusione scolastica per gli alunni con bisogni educativi speciali e per gli alunni con disabilità.
Pertanto, la scuola, continua la nota, in base alla propria autonomia, valuta caso per caso in quanto la condizione dell’alunno con bisogni educativi speciali non comporta come automatismo la necessità di una didattica in presenza, potendo talora essere del tutto compatibile con forme di didattica digitale integrata salvo diverse esplicite disposizioni contenute nei già adottati progetti inclusivi.
Qualora la scuola decida che per gli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali ricorrano le condizioni dell’attività didattica in presenza, potrà altresì valutare la presenza di un gruppo di compagni di classe che a rotazione parteciperanno alle lezioni in aula.