È invece prevista la sospensione dell’attività scolastica
nei seguenti casi:
- nelle aree in cui abbiano adottato misure più
stringenti a causa della gravità delle varianti del virus Sars-CoV-2
– nelle zone in cui si siano registrati più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni
– nel caso in cui vi sia una motivata ed
eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.
Resta obbligatorio l’uso di
dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età
inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili
con l’uso dei predetti dispositivi.
Le istituzioni scolastiche
interessate alla sospensione dell’attività in presenza sono chiamate ad attivare
i Piani per la DDI a suo tempo predisposti e il CCNI 25 ottobre 2020.
Secondo la nota, restano altresì attuabili,
salvo ovviamente diversa disposizione delle Ordinanze regionali o diverso
avviso delle competenti strutture delle Regioni, da verificare da parte degli USR, le disposizioni del Piano Scuola 2020-2021 (“Documento per la
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”, approvato con DM 26 giugno
2020, n. 39), nella parte in cui prevedono che vada garantita anche “la
frequenza scolastica in presenza… degli alunni e studenti figli di personale
sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute
indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione”,
secondo quanto indicato dalla nota 1990/2020, “nell’ambito di specifiche,
espresse e motivate richieste e … anche in ragione dell’età anagrafica”.